Dal 15 settembre 2017 è possibile l’invio dei documenti per l’ecobonus ai condomini
Dal 15 settembre 2017 è possibile inviare all’ENEA la documentazione relativa all’ecobonus del 70% e 75% riservato alle parti comuni dei condomìni usando il portale dedicato (www. finanziaria2017.enea.it).
La detrazione fiscale per le parti comuni dei condomìni è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 ed è fruibile per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Il bonus è graduato in funzione dei risultati raggiunti con i lavori: il punto di partenza è la detrazione del 65% (come nelle singole abitazioni), si sale al 70% se l’intervento interessa almeno il 25% dell'involucro edilizio, fino ad arrivare al 75% se l’intervento migliora la prestazione energetica invernale estiva portandola almeno alla qualità media di cui al DM 26 giugno 2015. L’Enea ha inoltre pubblicato un Vademecum che spiega:
• i requisiti generali che l’immobile oggetto di intervento deve possedere per usufruire delle detrazioni,
• i requisiti tecnici specifici dell’intervento,
• le altre opere agevolabili,
• la documentazione da trasmettere all’Enea e quella da conservare.
La detrazione si calcola su un ammontare delle spese fino a 40mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Il rimborso avvieni in dieci anni. I risultati raggiunti in termini di efficientamento energetico devono essere certificati da tecnici abilitati attraverso la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica (APE). Il bonus fiscale può essere ceduto a imprese, Esco o altri soggetti diversi da banche e intermediari finanziari, con le modalità fissate dall’Agenzia delle Entrate.